Domande Frequenti

La categoria delle cosiddette “badanti” inquadra una forma di lavoro domestico che consiste nel prestare assistenza a persone che non sono in condizioni di piena autosufficienza, o che comunque hanno bisogno di assistenza per ragioni di salute o di età.

La disciplina del lavoro domestico non è riconducibile ad un unico testo normativo. Le norme generali sono contenute nel codice civile, agli artt. 2240-2246, e sono tuttora applicabili ai lavoratori “ad ore”.
C'è poi un'ampia regolamentazione specifica che disciplina il “lavoro domestico” sotto diversi aspetti.
Per i domestici impiegati per almeno 4 ore al giorno (ipotesi in cui rientrano spesso le “badanti”), si applica la legge 339/1958 “Per la tutela del lavoro domestico”, che regolamenta gli aspetti essenziali della materia. Fra le altre normative intervenute sull'argomento si ricorda in particolare il DPR 1403/1971,con il quale è stata introdotta la tutela assicurativa per malattia a favore di tutti i lavoratori domestici (già dal 1952 prevista per le prestazioni di almeno 4 ore giornaliere), nonché la copertura previdenziale. Un riferimento fondamentale per la disciplina del rapporto e dei diritti e doveri in capo al datore di lavoro e al lavoratore in merito a diversi aspetti del rapporto contrattuale – quali i minimi retributivi, il tetto massimo di ore effettuabili, le ferie, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro ecc. – è quindi rappresentato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Nell'ipotesi, poi, di assistenti straniere va presa in considerazione anche la normativa in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno di cittadini non comunitari ovvero di cittadini neocomunitari e/o comunitari.

La badante svolge contemporaneamente sia attività per la casa - come pulizia degli ambienti, preparazione dei pasti, lavanderia etc. - sia attività per la persona, dall'igiene alla compagnia e alla sorveglianza, sia attività che garantiscono il mantenimento di relazioni con l'esterno: l'assistente viene assunta espressamente per aiutare persone che non sono in grado di badare a se stesse.

Il datore di lavoro che assume una badante può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno.
La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa.
Tale detrazione è possibile se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro.
In sede di dichiarazione dei redditi è sufficiente presentare la certificazione medica di non autosufficienza, le buste paga o il CUD della lavoratrice, indicanti mansione e generalità della persona assistita se diversa dal datore di lavoro.

N.B. Nel caso che:

  • la persona assistita sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del contratto
  • tutta la spesa - o parte di essa – sia stata sostenuta da un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del contratto

è necessario compilare un modulo, indicando:

  • chi è la persona assistita
  • chi ha sostenuto la spesa
  • in quale percentuale è stata sostenuta la spesa

Questo modulo dovrà essere consegnato al Caaf o al commercialista unitamente alla documentazione di cui sopra.

Il datore di lavoro che assume un lavoratore domestico può dedurre dal proprio reddito i contributi previdenziali versati per il lavoratore, per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno. Tale importo non varia in base ai redditi dichiarati e si può sommare alla detrazione prevista per le spese sostenute per gli assistenti familiari.

Indipendentemente dall'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro l'assistente familiare ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni consecutivi (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali).

Sì. Quando cessa il rapporto di lavoro ( sia per licenziamento che per dimissioni ), l'assistente familiare ha sempre diritto alla liquidazione.

Normalmente la durata dell'orario di lavoro è concordata in base alle esigenze dell'assistito e della sua famiglia e prevede:
in caso di convivenza dell'assistente familiare: un limite massimo di 10 ore giornaliere, non consecutive, per un che non può superare le 54 ore settimanali in caso di non convivenza dell'assistente familiare: 8 ore giornaliere, non consecutive, per un massimo di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni.

L'assistente familiare ha comunque diritto al riposo tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 16 , il mercoledì dalle 14 alle 20 e la domenica e le festività infrasettimanali dalle 8 alle 20.